Art. 10.
(Natura giuridica).

      1. L'Istituto è ente di ricerca a carattere non strumentale, ha personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e si dota di ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, mediante regolamenti di organizzazione e funzionamento e di amministrazione, contabilità e finanza.

 

Pag. 9